Nel momento in cui ci si trasferisce in una nuova abitazione, l’utente deve fare denuncia per l’avvio delle procedure di applicazione della tassa sui rifiuti, la quale decorre dal primo giorno di inizio dell’occupazione e continua fino alla cessazione.
Ogni soggetto è obbligato a presentare la denuncia iniziale di occupazione dei locali, denuncia che deve contenere l’indicazione precisa della superficie dell’abitazione in questione. Inoltre l’occupante è tenuto a indicare ogni variazione dell’utenza.
Ma come comportarsi quando invece si desidera fare disdetta sulla tassa dei rifiuti? È questo l’argomento dell’articolo in questione.
Se cessate di occupare oppure di detenere determinati locali e/o aree che sono soggetti al pagamento della cosiddetta TARI (ossia la Tassa sui rifiuti) è importante che lo comunichiate all’ufficio Tributi del vostro comune, attraverso la compilazione e la presentazione dell’apposita dichiarazione. Approfondiamo nel dettaglio.
Disdetta TARI: Chi deve presentare la denuncia e quali sono i termini
La denuncia di cessazione inerente alla tassa dei rifiuti è un’azione che i soggetti (sia persone fisiche che giuridiche che stanno trasferendo in altro luogo la loro residenza oppure la loro attività) devono presentare, come anticipato, all’ufficio tributi del comune, così da rendere nota la cessata occupazione e il termine dell’utilizzo dei locali.
Il termine valido è pari a 90 giorni dalla data in cui si verifica la cessazione del possesso o della detenzione dei locali e delle aree precedentemente dichiarate. La presentazione della sopracitata denuncia di cessazione ai fini della TARI è fondamentale per effettuare la cancellazione del contribuente ed esonerarlo dal pagamento della tassa.
Tempi utili alla cessazione della tassa sui rifiuti
La cessazione che avviene nel corso dell’anno dell’occupazione o della detenzione dei locali fa scaturire il diritto all’abbuono del tributo a partire dal primo giorno del bimestre solare successivo fino a quello in cui è stata presentata la denuncia stessa.
Attenzione, è importante sapere che questo tipo di pratica esonerativa del pagamento non può essere effettuata d’ufficio sulla base di denunce anagrafiche, come quelle legate allo spostamento in un Comune differente, quelle relative al decesso del contribuente o l’espatrio e lo spostamento della residenza all’estero, né può essere effettuata d’ufficio sulla base di pratiche volte alla sospensione del versamento del tributo (come possono essere pratiche edilizie che attestino la non occupazione di locali soggetti alla tassa).
Spetta al contribuente effettuare la specifica dichiarazione.
Se la cessazione non viene dichiarata con apposito modulo il contribuente, qualora sia rimasto iscritto, è obbligato al pagamento della tassa anche se non occupa o non detiene più i locali.
Denuncia di cessazione: requisiti necessari
Quando non può essere presentata la denuncia? Essa non va presentata per abitazioni in cui si abbia la residenza oppure per locali e aree che, sebbene non risultino occupati, siano predisposti all’uso.
Con questo termine (o anche con la definizione “locali destinati ad abitazione”) ci si riferisce a locali in cui vi sono arredi vari, impianti o attrezzature, oppure quando le utenze elettriche, telefoniche ecc sono allacciate.
Risultano in questa tipologia anche quei locali che, per la presenza di arredi, impianti, attrezzature varie o per il rilascio di una licenza siano predisposte all’esercizio di un’attività.
Mancata denuncia
Qualora la denuncia non venga presentata entro l’anno di cessazione, il pagamento del tributo non è dovuto per le annualità successive, ciò nel caso in cui l’utente dimostri di non aver continuato l’occupazione o la detenzione dei locali, per esempio mostrando altri contratti di locazione.
Altrimenti, se la denuncia è mancata ma la tassa è stata assolta dall’utente subentrante, allora il precedente abitante non è tenuto al pagamento della annualità successive all’uscita dai locali stessi. In questi casi il contribuente ha diritto al rimborso o allo sgravio della somma non dovuta.