Disdetta contratto di locazione (Disdetta contratto affitto)

 

Prendere in affitto una casa è una pratica sempre più spesso adottata da molti cittadini, non in possesso di una casa di proprietà.

Solitamente il contratto in questione prevede una data di scadenza fissata al momento della sottoscrizione, che molto spesso viene concordata tra il proprietario e l’inquilino, a seconda dei bisogni di entrambi.

Molte persone, che devono trasferirsi per lavoro o per motivi familiari, possono avere bisogno di conoscere le procedure essenziali per poter chiedere in anticipo o al termine della scadenza del contratto, la disdetta della sottoscrizione.

In questi casi è sempre importante procedere nella maniera più corretta possibile e rispettando le tempistiche previste sia dalla legge che dal proprio contratto, onde evitare di trovarsi a dover pagare delle penali o delle more.

Cosa prevede il contratto di affitto locazione abitativa

 Che sia una casa già arredata o vuota, da riempire con le proprie cose, il contratto per l’affitto della locazione abitativa prevede degli obblighi che, sia il proprietario sia l’inquilino sono tenuti a mantenere.

  • Doveri del proprietario. Chi ha la proprietà su una casa, messa successivamente in affitto, al momento in cui trova un inquilino continua ad avere degli obblighi come prevedono i più comuni contratti di locazione. Per prima cosa le condizioni dell’appartamento o della casa affittati devono essere ottime, in caso di guasti o necessità di manutenzione è il proprietario a doversene occupare a prescindere dal costo. Tuttavia, alcuni contratti prevedono un semplice aumento del canone di locazione in caso di manutenzione straordinaria. È sempre compito del proprietario adeguare la casa in affitto alle nuove normative di legge, qualunque esse siano.
  • Doveri dell’inquilino. La regola più importante e principale che riguarda l’inquilino, prevede il mantenimento e la conservazione dell’immobile nelle condizioni originarie. Ciò significa che l’inquilino non può procedere ad effettuare cambi o modifiche particolarmente ingombranti, a meno che il proprietario non sottoscriva un’autorizzazione: in alcuni casi il proprietario, nella dichiarazione e concessione all’inquilino per effettuare cambiamenti, può richiedere che alla scadenza del contratto, la casa sia nuovamente portata alle sue condizioni iniziali. Ovviamente tutte le spese della casa, come ad esempio le utenze, sono a carico di chi vi risiede in affitto.

In caso di guasti improvvisi e riparazioni, di conseguenza, necessarie occorre per prima cosa contattare l’amministratore o il proprietario dell’immobile e darne immediatamente notizia.

Ci sono alcuni contratti dove non viene descritto né specificato come si dovranno spartire le spese proprietario e inquilino, in caso di necessità: a tal proposito entra in gioco il codice civile, che prevede alcune regole generali, valide per tutti i casi.

L’inquilino deve pagare le spese per riparare i danni non comunicati al proprietario, che, avendo aggravato un problema iniziale, hanno di conseguenza procurato danni più ingenti.

Il proprietario deve occuparsi delle riparazioni che devono accertare e mantenere lo stabile in ottimo stato; è sempre a carico del proprietario il risarcimento di eventuali danni procurati a terzi, come per esempio quelli procurati all’inquilino del piano sottostante a causa di una perdita nei tubi dell’acqua.

Per riparazioni urgenti l’inquilino stesso può procedere alla riparazione, avvisando comunque il proprietario e comunicando le spese sostenute.

Per la manutenzione straordinaria, nel caso in cui dovesse avere una durata superiore a 20 giorni, è prevista la riduzione delle spese di affitto, proporzionata al danno arrecato all’inquilino.

Come fare disdetta del contratto di locazione

 I contratti hanno una durata variabile in base alle caratteristiche della sottoscrizione, alla scadenza possono essere rinnovati con modifiche al costo mensile per l’affitto o con le stesse condizioni. Per casi di disdetta alla fine del contratto di locazione, è necessario rispettare le tempistiche e le modalità che possono essere diverse da sottoscrizione a sottoscrizione.

Disdetta del contratto con Equo Canone

 Nel caso in cui l’affitto fosse previsto da un contratto con Equo Canone, non sarà possibile annullarlo prima di quattro anni. Questa condizione viene applicata anche nel caso in cui il proprietario avesse bisogno della locuzione abitativa per renderla propria e andarci a vivere.

Trascorsi i quattro anni, è sufficiente inviare una raccomandata a/r all’agenzia immobiliare consultata o al proprietario indipendente, con almeno 6 mesi di preavviso: in caso di mancata comunicazione, il contratto sarà rinnovato in maniera automatica.

Nel caso in cui il proprietario dovesse effettuare massicci lavori di ristrutturazione e dovesse, pertanto, essere lui a disdire il contratto d’affitto, sarà necessario inviare la comunicazione all’inquilino almeno 12 mesi prima della scadenza, mediante una raccomandata a/r.

Disdetta del contratto locativo a uso foresteria

 Un contratto di affitto a uso foresteria interessa le aziende, per esempio, che decidono di prendere un immobile da destinare ai propri dipendenti, collaboratori oppure ospiti. In questo caso la disdetta del contratto va comunicata almeno 3 mesi prima della scadenza tramite una raccomandata a/r.

Disdetta del contratto locativo a uso transitorio

 Parliamo di contratti indicati per le persone che trascorreranno solo un breve periodo in una casa in affitto, per motivi di studio o di lavoro. Anche in questo caso, il rinnovo del contratto può essere disdetto previa comunicazione con un preavviso di almeno 3 mesi, mediante raccomandata a/r.

Disdetta del contratto locativo a uso abitativo

 Per questo caso di contratto d’affitto, occorre fare una distinzione tra le tipologie di contratti che possono essere:

  • A canone Libero, la scadenza è prevista in 8 anni, con formula 4 anni + 4 anni.
  • A canone convenzionato, la scadenza è prevista in 5 anni, con formula 3 anni + 2 anni.

 In entrambi i casi, per richiedere la disdetta, occorre dare un preavviso di 6 mesi mediante una raccomandata a/r.

 Disdire il contratto d’affitto prima della sua scadenza naturale

 Non è possibile disdire il contratto d’affitto in anticipo, ma ci sono alcuni casi particolari che lo permettono:

  • Se l’immobile è particolarmente danneggiato in modo grave ed è necessaria una massiccia ristrutturazione.
  • Se il proprietario lo adibisce ad abitazione propria o per i propri parenti fino al secondo grado.
  • Se l’inquilino può affittare una casa simile nel medesimo comune di alloggio.
  • Nel caso in cui l’inquilino dovesse avere un’altra abitazione e, di conseguenza, si trovasse a non sfruttare debitamente e continuamente l’alloggio.
  • Nel caso in cui il proprietario avesse bisogno della locazione per uso di tipo professionale o commerciale.

 Cosa dice la legge in materia di disdetta da parte dell’inquilino

L’articolo 4 della legge 392 – 27 luglio 1978 prevede che l’inquilino deve avvisare il proprietario, in caso di disdetta, sei mesi prima della scadenza del contratto e tramite una raccomandata a/r.

L’articolo 1613 del Codice Civile permette agli impiegati statali di disdire il contratto d’affitto, in caso di trasferimento.

Sempre del Codice Civile, l’articolo 1614 dispone che, in caso di morte dell’inquilino, gli eredi potranno disdire il contratto nei tre mesi successivi del decesso, con preavviso mediante raccomandata a/r.

Moduli e facsimile per disdetta contratto d’affitto

Alleghiamo di seguito un facsimile da inviare tramite raccomandata a/r al proprietario dell’immobile o all’agenzia interpellate, con un preavviso di almeno 6 mesi: invitiamo, comunque, tutti gli utenti a leggere prima le tempistiche previste nel contratto per richiedere la disdetta, in modo da non doversi trovare con un contratto d’affitto rinnovato automaticamente.